A Cefalù nuovo week-end di rigore per la vendita di alcolici

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Lo scorso 19 giugno il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina ha emanato un’ordinanza sindacale ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, con la quale sono state stabilite limitazioni orarie alla vendita di alcolici e definiti gli orari di chiusura notturna degli esercizi commerciali.

Il provvedimento, simile a quello adottato da numerosi sindaci di città e località turistiche dell’isola, trae origine dalla constatazione che il consumo di bevande alcoliche, in determinate circostanze, può essere motivo di assembramenti, in violazione delle norme che regolano il distanziamento sociale al fine di garantire la profilassi contro il Covid-19, di fenomeni di disordine urbano, atti vandalici e di disturbo della quiete pubblica.

In particolare, il provvedimento prevede:

Il divieto dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni della settimana, di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi tipo.

La somministrazione di bevande alcoliche è consentita negli spazi chiusi e nelle aree aperte di pertinenza degli esercizi di somministrazione, regolarmente avute in concessione, sino alle ore 2:00 di tutti i giorni della settimana.

E’ divieto dalle ore 2:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni della settimana di somministrare, in aree pubbliche o aperte al pubblico, bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione da parte di chiunque sia autorizzato, o legittimato anche al di fuori degli esercizi commerciali;

La chiusura degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale dalle ore 02,30 alle ore 06,00 di tutti i giorni della settimana;

La vendita mediante distributori automatici è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi commerciali di vendita per asporto.

La violazione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria da 500 a 5000 euro ove dal fatto non scaturiscano altri illeciti. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, il Questore può disporre la chiusura dell’esercizio commerciale fino ad un massimo di 15 giorni.

Per i gestori dei locali commerciali si preannuncia quindi un nuovo fine settimana di rigore.
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