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Il Consorzio Salus Lab, operante nella branca di diagnostica di laboratorio, aveva presentato un’istanza di trasferimento di un laboratorio da Termini Imerese a Chiusa Sclafani.
I distretti sanitari competenti esprimevano pareri favorevoli al trasferimento.
Successivamente la società Emoteam Laboratori analisi , in persona del legale rappresentante Dott. Tommaso Calamia, chiedeva di essere autorizzata ad istituire un punto prelievi presso il comune di Chiusa Sclafani, ma la richiesta veniva rigettata. Allora la Emoteam, proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia, per l’annullamento sia del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione alla istituzione di un punto prelievi nel comune di Chiusa Sclafani sia del parere positivo espresso al trasferimento a Chiusa Sclafani di un punto prelievi aggregato al Consorzio salus Lab.
Il Tar accoglieva il ricorso ed annullava i provvedimenti impugnati ma il Consorzio Salus Lab, in persona del legale rappresentante dott. Arcangelo Vitale, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva appello davanti al CGA per la riforma, previa sospensione dell’esecutività, della sentenza del TAR sfavorevole.
Già in sede cautelare il CGA, in accoglimento della richiesta avanzata dagli avvocati Rubino e Impiduglia, aveva sospeso l’esecutività della sentenza appellata, in ragione del pregiudizio di estrema gravità non solo economico che potrebbe derivare dalla chiusura del punto di accesso a Chiusa Sclafani. Presso tale comune, infatti, non è presente alcun altro laboratorio di analisi e quello più vicino si trova a Bisacquino.
Da ultimo, il CGA (Presidente dott. Claudio Contessa, Relatore Prof. Giuseppe Verde), condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha riformato la sentenza del TAR Sicilia Palermo nella parte in cui il giudice adito aveva annullato l’autorizzazione sanitaria rilasciata al Consorzio Salus Lab. Soc. Cons. a r.l., per la materiale attivazione del punto di accesso in Chiusa Sclafani.
In particolare, il CGA ha chiarito che non può rappresentare ostacolo all’istituzione di un punto prelievo a Chiusa Sclafani la circostanza che presso il limitrofo comune di Bisacquino ne sia presente un’altro. Ed invero, la normativa vigente non vieta di istituire un nuovo “punto prelievi”, anche a distanza inferiore ai dieci chilometri, laddove ve ne sia già uno, imponendo una distanza minima solo con riferimento ai laboratori. Il CGA ha, pertanto, ritenuto legittima l’autorizzazione all’apertura di un punto prelievo presso il Comune di Chiusa Sclafani, non trattandosi di un laboratorio e non determinando alcun incremento per la spesa sanitaria.
Per effetto della suddetta sentenza del CGA il punto di accesso analisi cliniche presso il comune di Chiusa Sclafani potrà continuare ad operare, con enormi vantaggi per i cittadini di Chiusa Sclafani, che non dovranno più recarsi presso il Comune di Bisacquino per effettuare i prelievi.
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