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Ma i saldi, come le vacanze, anche quest’anno non saranno per tutti. Questo appuntamento, infatti, coglie ancora i cittadini in un momento di forte difficoltà: in un contesto di rincari generalizzati, con i costi dei trasporti e dei servizi alle stelle, le famiglie adotteranno atteggiamenti prudenti, riducendo gli acquisti extra.
Ricorreranno alle vendite a saldo soprattutto coloro che hanno programmato gli acquisti in questo periodo, rinunciando a comprare a prezzo pieno ciò di cui aveva bisogno.
Questo comportamento manterrà quasi stabile il termometro dei saldi, che sennò avrebbe registrato un ribasso decisamente più rilevante, sull’onda dell’andamento delle vendite al dettaglio, in calo, nell’ultima rilevazione, sia in termini congiunturali che in termini tendenziali.
Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha effettuato la consueta indagine sull’andamento degli acquisti a saldo nelle città di Roma, Milano e Napoli, il 38% delle famiglie (-1% rispetto allo scorso anno) è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 142 euro a famiglia (-5% rispetto al 2023).
Coloro che effettueranno acquisti a saldo lo faranno con prudenza e oculatezza: i cittadini monitoreranno i prezzi a saldo per capire la loro reale convenienza, facendo il confronto sia online che tra i negozi fisici. Per i capi più importanti molti rimanderanno gli acquisti tra qualche giorno o settimana, nella speranza che gli sconti aumentino a saldi avanzati. Discorso a parte, invece, vale per i negozi di fascia medio-alta, dove i cittadini cercheranno di accaparrarsi le occasioni più convenienti fin dalle prime ore di apertura.
A mantenere contenuto l’andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi, ormai, non sono più attesi come un tempo: online e no, le promozioni sono sempre più numerose e dilazionate nel corso dell’anno. Sono molti, inoltre, i negozi che hanno già avviato i cosiddetti pre-saldi, o vendite private, proponendo ai loro clienti più affezionati sconti in anteprima. Una tendenza che dimostra come il metodo di vendita a saldo o in promozione dovrebbe essere ripensato, magari all’insegna di una liberalizzazione del periodo interessato dalle promozioni.
Per i cittadini che si apprestano ad approfittare dei saldi estivi ricordiamo alcuni consigli utili per ridurre il rischio di essere truffati, raggirati o di incorrere in finte promozioni.
Le regole introdotte contro i falsi sconti
È entrato in vigore lo scorso anno il Decreto legislativo che impone maggiore trasparenza negli sconti di fine stagione: lo scopo della normativa è smascherare e sanzionare i commercianti “furbetti” che, poco prima dei saldi, alzano i prezzi, per poi ribassarli repentinamente e far apparire percentuali di sconto falsate che invoglino maggiormente all’acquisto.
L’ articolo 17bis del Codice del Consumo prevede l’obbligo, per i negozianti, di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. I commercianti che non rispettino tale regola rischiano una sanzione da 516,00 a 3.098,00 euro.
Prezzi
L’art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 dispone che il cartellino debba indicare sia il prezzo “pieno” che quello ridotto, nonché la percentuale di sconto e il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio della stagione dei saldi.
Per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce in saldo con gli altri articoli in vendita, negli espositori, le due categorie di prodotto dovranno essere separate.
Lo sconto e il prezzo riportati sul cartellino sono quelli che l’esercente è tenuto ad applicare. Qualora il prezzo in cassa risulti diverso da quello esposto, il consumatore può richiedere che venga applicato il prezzo indicato sullo scaffale o sul cartellino (a meno che non si tratti di un errore evidente). Se si dovessero presentare delle difficoltà non esitate a rivolgervi alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza.
La normativa vigente obbliga gli esercizi commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l’esercente non consenta tale opzione di pagamento, o la consenta solo oltre una determinata soglia di spesa, è possibile segnalare l’episodio alla Guardia di Finanza.
In linea di massima è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongano la percentuale di sconto ed i prezzi (quello pieno, quello scontato e quello più basso applicato nei 30 giorni antecedenti), nonché diffidare delle offerte eccessivamente vantaggiose (pari o superiori al 60%), dietro a cui potrebbe nascondersi un tentativo di truffa o un prodotto contraffatto.
Accade spesso che nei negozi vengano aggiunti, tra la merce in saldo, prodotti che non sono di fine stagione ma che, semplicemente, sono delle rimanenze di magazzino. In questo caso lo sconto potrebbe non essere così conveniente, soprattutto se si considera che si tratta di uno sconto applicato su merce che sta in deposito da molto tempo.
Prove e Cambi
I punti vendita non sono tenuti per legge a permettere la prova dei capi di abbigliamento prima dell’acquisto, così come, in assenza di vizi o difetti, il cambio del prodotto è rimesso alla discrezionalità del commerciante.
In generale consigliamo di diffidare di quegli esercizi che non consentono di provare i capi: potrebbe essere indice di poca trasparenza. Inoltre, prima di acquistare qualcosa in saldo, assicuratevi di poterla restituire se e qualora non dovesse andare bene.
È poi buona norma evitare di acquistare prodotti la cui etichetta non indichi, oltre alla composizione, anche le modalità di manutenzione: si eviteranno così spiacevoli incidenti nelle operazioni di lavaggio.
Garanzie
Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire un prodotto integro, la situazione cambia radicalmente in caso di prodotto difettoso.
Il D.Lgs. n. 24/2002 stabilisce un periodo di garanzia di due anni per i prodotti nuovi e di un anno per i beni usati, anche nel caso di merce acquistata a saldo: per chiedere al negoziante la sostituzione del prodotto difettoso è bene conservare lo scontrino (e possibilmente fotocopiarlo, visto che le ricevute in carta chimica tendono a sbiadire dopo pochi mesi, comunque è sempre possibile presentare la prova attraverso altri mezzi, come ad esempio attraverso l’estratto conto della carta di credito).
In alternativa alla sostituzione è possibile usufruire della riparazione o richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o ancora scegliere la risoluzione del contratto. Va precisato che l’opzione non deve risultare eccessivamente onerosa o oggettivamente impossibile per il venditore. Anche il venditore ha dei vincoli in tal senso: la riparazione o la sostituzione, infatti, devono essere eseguite in un congruo termine e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
Il cliente può chiedere il rimborso del prezzo pagato se il bene non risulti conforme al contratto di vendita o comunque alle descrizioni rilasciate. Anche la pubblicità deve rispondere a tale criterio.
Come si dimostra un difetto di conformità? La normativa distribuisce l’onere di prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano:
- Salvo prova contraria, per i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene spetterà al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto dopo la consegna.
- Se i difetti si manifestano, invece, successivamente all’anno dalla consegna, sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna, dimostrando di aver acquistato il bene; che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge; che tale difetto esisteva al momento della consegna (pur essendo manifestatosi successivamente); che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.
Qualora il venditore rifiuti di ottemperare ai propri doveri, il consumatore potrà chiedere assistenza ad uno sportello Federconsumatori per ricorrere al Giudice di pace del Tribunale più vicino.
È opportuno tenere presente che gli impegni assunti dal produttore, cioè le garanzie convenzionali, sono vincolanti per il produttore stesso, ma non sostituiscono la garanzia legale; quindi, riparazioni e sostituzioni devono essere richieste direttamente al negoziante: sarà poi quest’ultimo, in presenza di garanzia convenzionale, ad indirizzare eventualmente il cliente al servizio assistenza del produttore.
Acquisti online
A differenza di quanto accade per gli acquisti effettuati direttamente nei negozi, nel caso dello shopping online non è sempre possibile consultare tutte le informazioni relative al prodotto. È pertanto opportuno controllare con attenzione la completezza e l’esaustività della descrizione e la buona qualità delle immagini disponibili per inquadrare il prodotto nel suo complesso.
Proprio tenendo in considerazione l’impossibilità di verificare fisicamente le condizioni e la qualità dei prodotti, il Codice del Consumo prevede particolari tutele per gli acquisti online e a distanza: è il caso, ad esempio, del diritto di recesso, qui previsto, che invece, come già precisato, non sussiste per gli articoli comprati nei locali commerciali. L’utente ha 14 giorni di tempo a partire dal momento della consegna per restituire il prodotto e richiedere il rimborso totale dell’importo pagato. Ad ogni modo è preferibile consultare sul sito scelto le indicazioni relative al diritto di recesso.
Nel caso in cui l’acquisto non avvenga dal sito dell’azienda ma attraverso un’altra piattaforma, è necessario verificare l’affidabilità dell’intermediario e la provenienza della merce.
Per garantire la sicurezza dei pagamenti, siano essi effettuati tramite carta di credito, carta di debito, bonifico o altri mezzi, è importante utilizzare una connessione protetta, controllare che l’indirizzo del sito web sia preceduto da HTTPS (e non da HTTP) e verificare la presenza dell’immagine di un lucchetto, in alto a sinistra nella barra degli indirizzi del browser del sito o della pagina della transazione.
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