Termini imerese: nuove regole per musica e intrattenimento notturno per i locali

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É stata emanata da parte del comune di Termini Imerese una nuova ordinanza, dopo svariate segnalazioni da parte dei cittadini, finalizzata a tutelare la quiete pubblica.

Questa dispone orari e modalità per i locali termitani, indicando specifiche fasce orarie  nel quale sarà possibile proporre musica e spettacoli dal vivo, anche al di fuori del locale stesso. 

Nello specifico si dispone:

Con effetto immediato, al fine di evitare e contenere entro limiti tollerabili l’eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, che siano osservate le seguenti disposizioni:
1. fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l’attività sonora prodotta da gruppi musicali “dal vivo”, non deve essere percepita all’esterno del locale oltre i seguenti orari:

– Dal 17 giugno al 30 settembre 2023 – dalla domenica al giovedì fino alle 24:00;
– Dal 17 giugno al 30 settembre 2023 – venerdì e sabato fino alle 01:30;

Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa, ma non potrà essere percepita all’esterno dei locali, né negli ambienti abitativi.

2. negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente.
3. altresì sarà cura del titolare o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all’interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all’esterno.
4. Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 10 c.1 e 2 della Legge 447/1995 nel seguente modo:
• chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell’art. 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a €10.329,00;
• chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all’art. 4 e all’art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 E DEL D.P.C.M. 16.04.1999 N. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 € 5.164,00;
• Saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo compreso tra € 25,00 e € 500,00 così come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie previste dal presente atto;
• Per l’accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie;
• Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659, 660 e 666 del codice penale;

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo

Di seguito l’ordinanza integrale:

Himeralive.it -ord_00330_08-06-2023

 


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