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La circolare, inoltre, ricorda che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l’articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istitutiva l’Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.
Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.
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