PROPONIAMO DI SEGUITO L’ORDINANZA DEL SINDACO DI TERMINI IMERESE MARIA TERRANOVA
CONSIDERATA la necessità di emettere apposita Ordinanza Sindacale per la prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, al fine di sensibilizzare i proprietari terrieri ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nel territorio comunale, nelle immediate prossimità dei centri abitati o zone antropizzate e/o ad aree boschive, anche frontisti le strade statali, provinciali e comunali, delle aree o spazi pubblici, nonché nelle aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di appositi viali parafuoco, nonchè allo sfrondamento delle siepi dalle scarpate stradali e dalle fasce antistanti il nastro stradale, a tutela della sicurezza pubblica e dell’igiene ambientale, con particolare riguardo alle seguenti attività:
ATTESO che il Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, così come modificata dalla Legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006 e ss.mm.ii., durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
ORDINA
1) Divieti
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal giorno 15 del mese di Maggio e fino al giorno 31 del mese di Ottobre, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad essa adiacenti, è tassativamente vietato:
2) Disposizione per gli Enti di gestione infrastrutture e servizi
Ad ANAS, alle FFSS, alle Società di gestione dei servizi, di coadiuvare le strategie di prevenzione provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.R. n. 98 del 06 maggio 1981 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottare dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle normative statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi e/o di interfaccia.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la disponibilità di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio previsti. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.
5) Obbligo di realizzazione di fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e di sfalcio, di provvedere prontamente e contestualmente a realizzare perimetralmente e all’interno della superficie coltivata, una precesa (consistente nell’aratura di una fascia di terreno) o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale ad assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, così come previsto dall’art. 3 del D.P. Regione Siciliana del 04/06/2008.
Al medesimo obbligo di realizzazione della precesa, della larghezza di almeno 10 metri, sono assoggettati i proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a qualsiasi titolo insistenti nel territorio comunale, anche se detti campi risultano incolti, in stato di abbandono o a riposo
6) Divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera o incolti, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre, fatto salvo quanto disposto con D.P. Regione Siciliana del 04/06/2008.
Il medesimo divieto permane per i proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
7) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, si prescrive di eseguire il ripristino e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 10 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.
In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio, saranno effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
8) Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto delle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
Gli stessi, inoltre, avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
9) Adempimenti dei destinatari della presente Ordinanza
Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza dovranno essere messi in atto entro e non oltre il giorno 15 del mese di Maggio del corrente anno e tutti i soggetti obbligati ai suddetti adempimenti sono tenuti a dare comunicazione di avvenuta esecuzione alla Polizia Municipale, entro e non oltre 7 giorni successivi a tale termine, così come previsto dall’art. 2 della Circolare Attuativa dell’Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34283 del 10/04/2024. I soggetti obbligati agli adempimenti sopra indicati, che abbiano provveduto alla loro esecuzione sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale entro e non oltre sette giorni dal termine, decorso tale termine il Comune procederà all’accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi. Tale formale accertamento costituirà titolo per l’avvio del procedimento da parte del comune nei confronti dei soggetti inadempienti con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine con l’obbligo di comunicare l’esecuzione di tali adempimenti pena le sanzioni previste dalle norme in materia. L’assenza delle comunicazioni di cui sopra costituirà titolo per la constatazione d’ufficio di inottemperanza con applicazione delle sanzioni previste oltre che comunicazione di avviso del procedimento finalizzato all’intervento sostitutivo da parte dell’ente in danno economico dei soggetti inadempienti.
VIGILANZA E SANZIONI
10) Vigilanza
Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
Decorso il termine indicato al punto 9), il Comune provvederà all’accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e tale formale accertamento costituirà titolo per l’avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti con le conseguenze previste dal precitato art. 2 della Circolare Attuativa dell’Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34283 del 10/04/2024, relativo all’esecuzione in danno mediante segnalazione al Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale.
11) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.
In caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza, sarà emessa, nei confronti degli obbligati, diffida ad adempiervi nel termine di giorni 3 dalla notificazione, con l’obbligo di comunicare l’avvenuto adempimento.
L’assenza della comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d’ufficio dell’inottemperanza, con l’applicazione delle relative sanzioni e della comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’intervento sostitutivo da parte dell’Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23, ai sensi dell’art. 40 c. 3 della L.R. n. 16/1996.
12) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, e ss.mm.ii..
RACCOMANDA
ai proprietari di fabbricati, sia isolati che ricadenti in nuclei abitativi compatti ed ai proprietari dei terreni:
INVITA
DISPONE
che la presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione relativa alla stessa materia, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Termini Imerese
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