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La sentenza stabilisce un importante precedente e prende le mosse appunto da un incendio che aveva distrutto dei go-kart che si trovavano su un semirimorchio – come riporta il giornale online Esperonews – Il proprietario del mezzo aveva citato in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza. L’Assicurazione aveva contestato l’applicabilità della polizza sottolineando che il semirimorchio era stato parcheggiato “in piena estate, vicino a dei cassonetti stracolmi di immondizia ed a rischio incendio”.
Il Tribunale ha accolto tale argomentazione, sottolineando che i cassonetti vicino ai quali era stato parcheggiato il mezzo erano già stati oggetto di atti incendiari in passato.
In base all’articolo 1900, comma 1, del Codice Civile, l’assicuratore non è obbligato per i sinistri causati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nell’episodio specifico, il Tribunale con la sentenza n. 528 del 28 aprile 2023 ha ritenuto che parcheggiare un veicolo con materiale infiammabile a breve distanza da cassonetti noti per precedenti incendi costituisce un comportamento gravemente colposo. L’assicurato deve fare uso di diligenza e attenzione nel parcheggiare il veicolo. In particolare, è considerata una condotta non diligente quella di parcheggiare in prossimità di cassonetti dei rifiuti, luoghi potenzialmente a rischio incendio.
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