I fatti risalgono al mese di ottobre 2022, allorquando i carabinieri della stazione di Prizzi nel procedere agli ordinari controlli sulla regolare tenute delle armi da parte dei cittadini, si recavano a sorpresa presso l’abitazione del signor Carlino Castrense.
In tale circostanza i militari avevano modo di constatare che le sue armi, due fucili e diverse munizioni, anziché trovarsi all’interno dell’armadietto blindato – di cui peraltro era in possesso il Carlino – erano invece conservate liberamente dentro uno sgabuzzino che si trovava ubicato all’interno del garage posto sotto l’abitazione del cacciatore.
E poiché la porta interna dello sgabuzzino non era chiusa a chiave, e quindi era aperta, i carabinieri deferivano all’autorità giudiziaria l’anziano cacciatore per il reato di cui all’art 20 legge 110/75 e gli sequestravano i due fucili con le relative munizioni.
Così il signor Carlino veniva rinviato a giudizio e tramite il suo difensore, avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato all’acquisizione delle indagini difensive espletate dal prefetto legale.
Tali indagini difensive riguardavano una perizia tecnica asseverata sull’immobile ove si trovavano le armi, che dimostrava con certezza la robustezza e la solidità degli infissi in ferro di accesso al magazzino in grado di impedirne irruzioni dall’esterno, la prova documentale che nell’abitato di Prizzi, negli ultimi dieci anni, non si erano verificati furti di armi in abitazione, nonché l’ulteriore prova che nel
nucleo familiare convivente del sig Carlino non vi fossero soggetti minori o fragili ma esclusivamente sua moglie.
All’udienza di ieri il pubblico Ministero ha chiesto la condanna del cacciatore.
L’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo ha chiesto il proscioglimento facendo riferimento ai consolidati principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia di custodia delle armi secondo cui “non vi è per il privato cittadino – a differenza di chi esercita professionalmente attività in materia di armi – l’obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure antifurto nella propria abitazione. Difatti l’obbligo di diligenza può ritenersi adempiuto quando risultino cautele che, nelle specifiche, situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit”.
Il Giudice ha accolto la tesi difensiva ed ha assolto l’uomo perché il fatto non sussiste disponendo in suo favore la restituzione delle armi che gli erano state sequestrate.
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