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La cartella emessa con l’intestazione «Riscossione Sicilia» dopo il primo ottobre 2021 non ha nessun valore giuridico. A dichiararlo è stata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo in una sentenza con cui annulla una pretesa fiscale di circa 350 mila euro a un’imprenditrice.
Il caso è stato seguito dagli avvocati Alessandro Dagnino e Maria Grazia Leonardi. La cartella, riferita a un accertamento sui modelli unici 2005 e 2006, è stata recapitata alla contribuente il 14 marzo 2022 e, pur essendo da mesi ormai estinta Riscossione Sicilia, recava il logo e l’intestazione dell’ex agente di riscossione piuttosto che dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’ente subentrato alla società siciliana.
La legge ha infatti previsto che a far data dal primo ottobre 2021 Riscossione Sicilia è estinta e cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese. Per il collegio presieduto dal giudice Vincenza Lo Manto e composto dai giudici Mario Conte e Maria Licastro, «la cartella di pagamento oggetto di impugnazione non poteva essere emessa, notificata né posta in esecuzione, in quanto a far data dall’1 ottobre 2021 qualunque richiesta avanzata da Riscossione Sicilia Spa è illegittima in quanto effettuata da soggetto giuridicamente inesistente».
«Il principio affermato dalla sentenza può avere un notevole impatto», osserva l’avvocato Dagnino, che spiega: «Sancire la giuridica inesistenza delle cartelle emesse da Riscossione Sicilia e notificate dal 1° ottobre 2021 può comportare che avverso queste cartelle è possibile proporre ricorso in ogni tempo per farne dichiarare l’invalidità, anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica».
«Per quanto ci risulta – aggiunge il tributarista – il caso non è isolato e molto numerosi potrebbero essere i contribuenti a cui sono state recapitate cartelle inesistenti».
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