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Le domande per il contributo in questione potranno essere presentate, nel periodo sopra indicato, tramite la procedura informatica disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, o il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.
Per i cittadini muniti di SPID almeno di II livello, CIE o CNS, la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilita’”. Per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.
Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, sarà disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.
È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).
Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario/postale, di carta ricaricabile o di libretto postale.
Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2023 con cadenza mensile.
Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.
Si ricorda che ai fini dell’accesso alla misura, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 12 ottobre 2021, è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.
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