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Il tribunale ha così concesso la ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi della società, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, socio fondatore di Lexia Avvocati, che ha curato la procedura, al fine di ottenere l’omologa del piano predisposto da Claudio Ferone, tax director di PwC Tls Avvocati e Commercialisti e attestato dal prof. Massimo Costa, ordinario di economia aziendale nell’Università di Palermo.
“Si tratta della prima applicazione nel nostro territorio, e una delle prime in Italia, dell’istituto del cram down su debiti sia tributari che contributivi, che consente di ottenere l’omologa forzosa delle proposte non assentite da Agenzia delle entrate e INPS. Una decisione destinata a far giurisprudenza”, afferma l’avvocato Alessandro Dagnino.
Grazie al giudizio di omologazione, all’impresa viene riconosciuta una riduzione dei debiti tributari e contributivi da 18,5 milioni a 14 milioni di euro. La somma verrà versata allo Stato in 13 anni e mezzo con rate semestrali, consentendo la regolare prosecuzione dell’attività dell’impresa e assicurando anche la tranquillità delle famiglie degli oltre 500 lavoratori, ai quali la società è sempre riuscita a garantire il tempestivo pagamento degli stipendi.
Il successo della procedura arriva dopo che nell’aprile del 2021 l’impresa ha avviato l’iter previsto dalla legge per la risoluzione delle tensioni che possono fisiologicamente verificarsi nella gestione degli ordinari flussi di liquidità verso l’Erario.
L’accordo di ristrutturazione è stato approvato dai giudici Raimondo Loforti (presidente), Daniele Salvatore Abbate e Giovanna Debernardi (relatrice), malgrado il dissenso di Inps e Agenzia delle Entrate.
Al tribunale, si legge nel decreto, spetta la “valutazione ultima circa la convenienza economica dell’accordo rispetto all’alternativa fallimentare, stante il necessario bilanciamento tra, da un lato, gli interessi sottesi al corretto e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione (cui si unisce il correlato principio di equilibrio delle entrate e delle uscite dello Stato di cui all’art. 81 Cost.) e, dall’altro lato, l’esigenza di garantire, proprio mediante il ricorso alle procedure concorsuali, la conservazione e la salvaguardia dei valori e delle potenzialità dell’azienda”.
Nella procedura la difesa ha dovuto fronteggiare, tra l’altro, la posizione dell’Inps che facendo leva sul suo diritto a essere soddisfatta prima di tutti gli altri creditori, si è pronunciata negativamente, ritenendo che l’azienda possedesse patrimonio sufficiente per estinguere senza dilazione l’intero debito contributivo, ancorché a discapito dell’Agenzia delle entrate. “Volendo riprendere le considerazioni espresse al riguardo dal professionista attestatore, e rispetto alle quali il Tribunale non ha motivo di discostarsene, – si legge nel decreto di omologa – da un punto di vista economico-aziendale la Pubblica Amministrazione costituisce un’aggregazione di molteplici aziende, dotata di un interesse proprio e comune non frazionabile in singoli interessi riconducibili ai diversi Enti che la compongono. Pertanto, in applicazione di simile prospettiva economica unitaria, l’azienda ‘Stato’ non deve intendersi quale il frutto di singole e molteplici soggetti economici a sé stanti, bensì quale un unico gruppo complessivo”.
Proprio sui questo punto si concentra l’avvocato Alessandro Dagnino, commentando la decisione. “Aderendo all’interpretazione secondo cui l’Inps e l’Agenzia delle Entrate devono essere considerate non come creditori distinti ma come due articolazioni dell’unico interesse statale – afferma il legale –, i giudici hanno superato un approccio restrittivo che è stato spesso all’origine della mancata approvazione delle transazioni fiscali e contributive”.
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