3.Fatti del giorno

Termini Imerese: ordinanza per vietare la vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine e l’utilizzo di schiume spray

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“Il responsabile del procedimento arch. Anna Salmeri, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni”.

Premesso che:
con l’art. 35-ter della legge 1° dicembre 2018 n. 132 sono state introdotte modifiche all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui, con tale aggiornamento, il comma 7-bis
dispone che: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città
interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di
gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2023 avente per oggetto: “Approvazione palinsesto Carnevale termitano 2023, proposta ente gestore”

Visto che, a seguito della suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2023, ai fini della programmazione per lo svolgimento della manifestazione del “Carnevale Termitano 2023” il Sindaco, in sede
di incontri propedeutici alla suddetta manifestazione, ha richiesto a questo Servizio di predisporre l’ordinanza di divieto di vendita e somministrazione di superalcolici e di divieto di vendita di bevande alcoliche e non
alcoliche in bottiglie di vetro e lattine per tutte le attività di vendita e di somministrazione alimenti e bevande ricadenti nella porzione del territorio di Termini bassa interessata dal suddetto evento;

Visto il verbale n. 04/2023 dell’08.02.2023 della Prefettura di Palermo (Loro prot. n. 24086 del 08.02.2023), assunta al protocollo di questa Amministrazione al n. 6547 in data 09.02.2023, da dove si evince che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Palermo stabilisce in ordine alla manifestazione del Carnevale termitano 2023, tra l’altro, di provvedere all’“emissione, da parte del Comune, di apposita ordinanza di divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche”;

Considerato che:
− il verbale sopra richiamato sottintende che il divieto della vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche (gradazione superiore al 21% di alcol in volume), vale per tutti gli esercizi commerciali nel settore alimentare, i pubblici esercizi, gli esercizi di vendita mediante distributori automatici, ricadenti nella zona di Termini bassa;
− tale divieto dovrà operare anche nei confronti dei venditori di alimenti e bevande ambulanti posizionati nelle aree limitrofe alla manifestazione e per tutta la durata dell’evento;
− tale provvedimento è adeguatamente motivato per le specifiche esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
− in questa circostanza si rende necessario vietare anche la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine e, pertanto, disporre l’obbligo della somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica compostabile;
− tale provvedimento, inoltre, è reso ammissibile dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, quando, nella fattispecie, i limiti all’iniziativa e all’attività economica privata risultano essere necessari ad evitare “danno alla sicurezza (…) e indispensabili per la protezione della salute umana (…), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”;
Ritenuto, che, al tal fine, è necessario dover vietare la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche per l’intera durata della manifestazione del Carnevale Termitano 2023, ossia dal 12 al 21 febbraio e, altresì, disporre il divieto di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine;

ORDINA
L’osservanza delle seguenti disposizioni, per i motivi esplicitati in premessa al fine di tutelate l’ordine e la sicurezza pubblica, per il periodo compreso tra il 12 e il 21 febbraio 2023, durante l’intero svolgimento della manifestazione del Carnevale, limitatamente alla zona di Termini bassa:
1. ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali in sede fissa, ai gestori degli esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli ambulanti, ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab, rosticcerie e attività analoghe) il divieto assoluto di vendere e somministrare superalcolici;
2. ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali in sede fissa, ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria il divieto di vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine o in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;
3. ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e ai gestori degli esercizi di vendita tramite distributori automatici il divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;
4. ai titolari o ai gestori delle attività, come sopra indicate, la corretta applicazione di quanto sopra disposto, adottando, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
5. ai frequentatori della manifestazione, il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine e qualsiasi altro contenitore (quali bombolette di schiume spray e similari, mazze e prodotti similari) che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità e, ad ogni modo, di molestia alle persone;
6. il divieto assoluto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che all’origine abbiano un contenuto alcolico superiore a ventuno gradi per cento in volume;
7. il divieto di utilizzo delle schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo, nonché di altri prodotti atti a imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati.

DISPONE
– che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 5.000 euro, in applicazione dell’art. 7 bis 1. Dell’art. 50 del DLgs n. 267/00;
– che, nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
– che, su segnalazione degli organi competenti al controllo, l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
– che è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili delle suddette attività commerciali di esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
-che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 24 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (home page) del Comune, assicurandone piena ed ampia diffusione;

 

L’ordinanza integrale

Himeralive.it -1676026835730_ord_00102_10-02-2023
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