Nel locale di piazza San Carlo/piazza Rivoluzione all’atto del sopralluogo, era in corso un evento musicale abusivo, con la presenza di numerosi avventori.
Dal controllo visivo, formale e documentale, emergeva che il locale era privo del necessario nulla osta di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo. Inoltre, era sprovvisto della prescritta licenza del questore, della idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi (C.P.I.) ed era anche privo dei requisiti della sorvegliabilitá e conformità di locali destinati ad attività di pubblico spettacolo.
Tutto questo a danno dell’incolumità dei numerosi frequentatori presenti all’interno del locale e del diritto al riposo dei residenti nelle numerose unità abitative adiacenti e sovrastanti l’attività, essendo la stessa allocata all’interno di uno stabile condominiale di civile abitazione.
Attese le gravi violazioni penali rilevate e accertate, i verbalizzanti interrompevano immediatamente l’attività in corso e contattavano il P. M. di turno il quale, informato sullo stato dei luoghi e sulle operazioni condotte, disponeva di procedere al sequestro penale preventivo, ai sensi dell’art 321 C.p.p. dell’intero locale, con apposizione di sigilli, nonché dell’impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora, in quanto costituenti corpi di reato e cose pertinenti al reato.
E’ stata fatta comunicazione di notizia di reato:
1. art. 681 C.p., perché apriva e teneva aperto un luogo di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica;
2. Art. 666 C.p., perché organizzava intrattenimenti di pubblico spettacolo, senza la prescritta licenza del questore;
3. Art. 110 C.p., perché concorrono nei medesimi reati;
4. Artt. 16 e 20 D.Lgs. 139/06, perché si apriva al pubblico un’attività priva del certificato prevenzione incendi;
5. Artt. 221 e 153 TULPS e violazione del Decreto Ministeriale 564/92, per mancato rispetto dei criteri e requisiti di sorvegliabilitá in un locale di pubblico spettacolo;
6. Artt. 16 e 17 TULPS, perché non consentivano agli Ufficiali ed Agenti di P.S., l’accesso liberamente ai locali dell’attività abusiva.
Contestazioni applicate:
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