Nel locale in via Gioeni, zona Candelai, all’atto del sopralluogo il locale era aperto al pubblico ed era in corso una serata danzante con un cospicuo numero di frequentatori.
Dal controllo visivo, formale e documentale, emergeva che il locale era privo del necessario nulla osta di agibilità, rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza per i luoghi di pubblico spettacolo.
Inoltre, era sprovvisto della prescritta licenza del Questore e di idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi (C.P.I.).
Inoltre, l’attività era anche priva dei requisiti di conformità per i locali destinati ad attività di pubblico spettacolo a discapito dell’incolumità dei numerosi frequentatori presenti all’interno e del diritto al riposo dei residenti delle numerose abitazioni dello stabile condominiale di civile abitazione dove l’attività è allocata.
Gli agenti intervenuti, visti gli evidenti gravi pericoli per l’incolumità pubblica cui erano esposti i numerosi frequentatori presenti all’interno del locale, a tutela degli stessi, interrompevano immediatamente l’attività in corso, facendo defluire lentamente, verso l’esterno, i presenti.
Attese le gravi violazioni penali rilevate e accertate, si contattava il Pubblico Ministero di turno che, informato sullo stato dei luoghi e sulle operazioni condotte, disponeva il sequestro penale preventivo, ai sensi dell’art. 321 C.P., con apposizione di sigilli, sia del locale sia dell’impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora.
1. Art. 681 C.P., perché si apriva e teneva aperto un luogo di pubblico spettacolo senza le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica;
2. Art. 666 C.P., perché si organizzavano intrattenimenti di pubblico spettacolo senza la prescritta licenza del Questore;
3. Art. 81 C.P., perché si commettevano più violazioni della stessa medesima disposizione di legge;
4. Artt. 16 e 20 D.Lgs. 139/06, perché si apriva al pubblico un’attività di pubblico spettacolo, priva del Certificato Prevenzione Incendi;
5. Artt. 221 e 153 TULPS e violazione del Decreto Ministeriale 564/92, per mancato rispetto dei criteri e requisiti di sorvegliabilitá in un locale di pubblico spettacolo.
Contestazioni applicate:
– Sprovvisto di regolare SCIA sanitaria, con verbale di € 3.000;
Immediata chiusura coatta del locale abusivo con apposizione di sigilli.
Comunicazione di notizia di reato:
Artt. 4 e 38 Legge 300/70, perché con impianto di videosorveglianza si controllava a distanza il personale dipendente, privo della prescritta autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Contestazioni applicate:
– Si somministravano bevande alcoliche e superalcoliche a minori, con verbale di € 333 + € 333;
– Gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali, con verbale di € 2.000.
Successivamente, con comunicazione al Questore per l’illecita vendita di bevande alcoliche a minori, sarà emesso provvedimento di sospensione dell’attività.
Immediata interruzione della vendita, con sospensione coatta dell’attività.
– Sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50.
Sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di tre apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50.
Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni cinque dell’attività. Immediata interruzione dell’evento musicale.
– Privo della prescritta SCIA per intrattenimento musicale, con verbale di € 5.000;
– Sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50.
Sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di quattro apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50.
Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni cinque dell’attività. Immediata interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale.
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