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Con la medesima ordinanza si ordina ai proprietari di terreni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all’albo pretorio, di provvedere a proprie cure e spese alla pulizia e bonifica dei terreni da sterpaglia, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00) nonché quelle fissate nell’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a duecentosei euro).
Ai proprietari dei fondi incendiati sarà applicata una sanzione pecuniaria stabilita dalla legge regionale n. 16 del 1996.
La Polizia Municipale, il servizio di protezione civile e le altre Forze dell’Ordine sono state incaricate di individuare i soggetti inadempienti, per avviare le procedure sanzionatorie.
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