3.Fatti del giorno

Canone Rai: ecco chi può smettere di pagarlo

Rimani sempre aggiornato



I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti),  possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

Casi di esonero: contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello (Quadro A).
Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A).
Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A).

Attenzione: queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

Il modello può essere utilizzato anche per:

• segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B)

• comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del quadro B(Quadro C).

Attenzione:
la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento TV, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di consultare le Faq e la documentazione inserita nella sezione Normativa e prassi.

Come

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV -Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).

Quando
dichiarazione di non detenzione – Quadro A
La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dal pagamento dell’intero canone dovuto per l’anno 2017. La presentazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esonera, invece, dal pagamento del canone dovuto per il secondo semestre 2017.
Per gli anni successivi i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
• dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per il canone del 2020).
dichiarazione di addebito su altra utenza – Quadro B
La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non va ripresentata ogni anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (“data inizio” del modello).
Se il presupposto decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione il canone non è dovuto per l’intero anno.
Se il presupposto decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è più dovuto a partire dal secondo semestre.
Se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non è dovuto dall’anno successivo.
Se il presupposto sussiste da date precedenti al 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
dichiarazione di variazione dei presupposti – Quadro C
La dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.

Attenzione:
in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

ESEMPIO 1

Famiglia composta da due coniugi
Più abitazioni
Più utenze elettriche (di tipo residenziale) intestate ad uno dei due coniugi
Apparecchi TV presenti solo in alcune delle abitazioni

D: E’ necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?
R: NO, i titolari di più contratti per la fornitura di energia elettrica riceveranno l’addebito solo su una delle utenze elettriche.

ESEMPIO 2

Famiglia composta da due coniugi
Un’abitazione
Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito
Nessun apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive presente nell’immobile

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
R: SI’, da parte del marito, per mancanza di apparecchi televisivi nell’unità immobiliare collegata all’utenza elettrica, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva.
Clicca per l’esempio 2.

ESEMPIO 3

Famiglia composta da due coniugi
Un’abitazione
Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito
Abbonamento TV intestato alla moglie

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
R: NO, se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito.
L’Ufficio Canone TV procederà alla voltura del canone TV nei confronti del marito.
Sia la moglie che il marito non devono, quindi, presentare alcuna dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 4

Famiglia composta da due coniugi
Due abitazioni A e B
I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A

Utenze elettriche:

• abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito
• abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando il Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento. Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
(Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia).
Se, invece, l’utenza elettrica dell’abitazione B è di tipo non residenziale, la moglie non è tenuta ad inviare la dichiarazione sostitutiva, dal momento che ha la residenza anagrafica presso l’abitazione A.
Clicca per l’esempio 4.

ESEMPIO 5

Famiglia composta da due coniugi
Due abitazioni A e B
La moglie ha la residenza anagrafica nell’abitazione A e il marito ha la residenza anagrafica nell’abitazione B

Utenze elettriche :

• abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
• abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: NO, nelle abitazioni A e B sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone è dovuto per ciascuna di esse.

ESEMPIO 6

Famiglia composta da genitori e figli
Due abitazioni A e B
Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A mentre la B è data in affitto

Utenze elettriche:

• abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito
• abitazione B (l’immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando il Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica (ad esempio il 20 febbraio 2017), come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento. Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12)
Clicca per l’esempio 6.

ESEMPIO 7

Famiglia composta da genitori e figli
Due abitazioni A e B
La moglie e il marito hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A e i figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B

Utenze elettriche :

• abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
• abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente nell’abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per comunicare che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento (ad esempio il 1° gennaio 2010). I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone mediante modello F24.
CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Himeralive.it




target: "#ad-5", subId: "himeralive_advancedad_160x600", site: 1729, config: 153, width: 160, height: 600 });

target: "#ad-1", subId: "himeralive_advancedad_300x250_mobile", site: 1729, config: 153, width: 300, height: 250 });

Redazione

Recent Posts

Gangi: protagonista al Film Festival di Taormina con il Film “La Rieducazione” di Aurelio Grimaldi

E’ stato presentato domenica scorsa, al palazzo dei Congressi di Taormina, in occasione del Film…

2 ore ago

Spaccio nel quartiere villaggio Santa Rosalia a Palermo: pusher in manette

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto V.D., 30enne, pluri-pregiudicato per…

3 ore ago

Forti rumori dal cantiere Terna a Termini Imerese: la nota del comitato San Calogero VIDEO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA NOTA DEL COMITATO SAN CALOGERO DI TERMINI IMERESE Dopo le segnalazioni…

3 ore ago

Controlli e blitz dei carabinieri a Palermo e provincia su lavoro in nero e caporalato

Nell’ambito del piano nazionale della lotta al lavoro sommerso disposto a livello centrale, i Carabinieri…

4 ore ago

Ancora vittime sulle strade siciliane: scontro sulla SS 114 tra mezzo pesante e auto

Sulla SS 114dir “Della Costa Saracena” è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km…

4 ore ago

16 luglio 2024: calendario, proverbio, santo del giorno e meteo VIDEO

Proponiamo di seguito in un breve video a cura di Franco Turdo con il proverbio…

4 ore ago