Covid, arriva il novo DPCM: tutte le regole, novità anche per il green pass

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Nella G.U. n. 53 del 4 marzo 2022 è stato pubblicato il D.P.C.M. 2 marzo 2022 recante disposizioni di “Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass”, sulla base della necessità di prevedere modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 diversificate e ulteriori rispetto a quelle già attualmente esistenti, al fine di garantire una verifica differenziata in base all’occorrenza e tutelando in ogni caso il diritto alla riservatezza dell’intestatario della certificazione stessa, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In particolare, il decreto dispone, tra l’altro:

  • una nuova validità del green pass in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario;
  • l’aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni);
  • l’utilizzo dell’ultima versione dell’applicazione messa a disposizione del Ministero della Salute, per la verifica dei green pass.

Validità della certificazione verde
Tra gli aspetti più importanti è previsto che in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità temporale collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di 540 giorni, mentre prima della predetta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Le attività di verifica
Inoltre, rispetto ai verificatori, è previsto che gli stessi devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, messa a disposizione dal Ministero della salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, disponibile sulla piattaforma utilizzata dal predetto Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.

Le ulteriori novità
Riepiloghiamo, di seguito, le novità introdotte, modificative di quanto previsto dal precedente DPCM del 17 giugno 2021, tenuto conto del parere del Garante della protezione dei dati personali.

  1. La revoca della certificazione verde annullata automaticamente anche a seguito dell’esito negativo di un test molecolare o di un test antigenico rapido trasmesso, ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge n. 137 del 2020, dalle regioni e province autonome al Sistema TS.
  2. Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la predetta modalità di verifica per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti predetti siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.
  3. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ovvero ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti, l’applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni verdi COVID-19, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione, così come specificato negli allegati B e H al precitato decreto.
  4. Per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, l’applicazione prevista dal DPCM, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate, così come specificato negli allegati medesimo decreto, permettono di selezionare una modalità che consente di verificare distintamente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, rispettivamente, per i lavoratori ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del D.L. n. 44/2021 e per i rimanenti lavoratori, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  5. Con riferimento alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, l’applicazione di cui al citato decreto, così come specificato negli allegati B e H allo stesso, permette di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o dopo dose di richiamo o guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  6. In ciascuna delle modalità di verifica previste, l’app di verifica riconosce la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC fornendo il medesimo esito conseguente al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, con esclusione della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  7. L’applicazione suddetta, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate, permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con una durata di validità uguale ai certificati COVID digitali dell’Unione europea, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in materia, unitamente ad una certificazione attestante l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti.
  8. Nelle more dell’aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
  9. Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44/2021, il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all’Agenzia delle entrate – Riscossione, gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del medesimo decreto-legge. Ai medesimi fini, il Ministero della salute rende, altresì, disponibili all’Agenzia delle entrate – Riscossione, gli elenchi degli inadempienti agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44/2021 acquisiti dai soggetti deputati alla verifica dell’osservanza degli stessi. (*)
  10. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, designa l’Agenzia delle entrate – Riscossione quale responsabile del trattamento dei medesimi dati.
  11. L’Agenzia delle entrate – Riscossione comunica al Ministero della salute i soggetti ricompresi negli elenchi dei quali, nell’Anagrafe tributaria, non risulta la residenza nel territorio dello Stato, nonché quelli per i quali non è stato possibile predisporre e inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, specificandone il motivo.
  12. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio adottano misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che le comunicazioni di cui all’art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 44/2021 siano effettuate con modalità tali da garantire l’integrità e la riservatezza dei dati anche relativi alla salute ivi contenuti.
  13. I soggetti destinatari dell’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44/2021 danno notizia all’Agenzia delle entrate – Riscossione dell’avvenuta presentazione della comunicazione all’azienda sanitaria locale competente per territorio con le modalità indicate nell’allegato 0 al presente decreto nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.
  14. L’azienda sanitaria locale competente per territorio comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate – Riscossione l’eventuale attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, con le modalità indicate nell’allegato 0 al presente decreto. La predetta Agenzia comunica al Ministero della salute l’elenco dei soggetti per i quali non è stato prodotto l’avviso di addebito dando evidenza della specifica motivazione con le modalità indicate nell’allegato 0 al presente decreto. La predetta attestazione deve indicare esclusivamente l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi senza contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell’interessato.

(*) Art. 4-sexies Sanzioni pecuniarie.

1. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

Art. 4-bis Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

1. Dal 10 ottobre 2021 (…), l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

(…)

Art. 4-ter Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
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