Guardia di finanza: denunciati due artigiani per abbandono di rifiuti ed emissioni di polveri pericolose VIDEO

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Nei giorni scorsi, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, unitamente a personale dell’ARPA, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due soggetti, legali rappresentati di imprese artigiane operanti nel settore della falegnameria in zona Arenella, per violazioni al Testo Unico delle Leggi Ambientali (D.Lgs. 152/2006) in materia di inquinamento ed impatto ecologico delle attività economiche.

In particolare, il controllo eseguito nei confronti del primo imprenditore ha permesso di accertare che, nonostante dal registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non emergessero movimentazioni, negli spazi aziendali fosse presente una copiosa quantità di scarti e residui della lavorazione del legno detenuti con totale noncuranza della normativa ambientale.

Di conseguenza si è proceduto al deferimento del soggetto all’Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art.192 del Testo Unico Ambientale, per abbandono di rifiuti. Il Pubblico Ministero
ha quindi disposto, per il denunciato, l’adempimento alle prescrizioni amministrative volte ad eliminare le irregolarità accertate.

Nell’ambito del controllo svolto nei confronti della seconda falegnameria si è accertato che questa operava senza la prevista Autorizzazione Unica Ambientale. Per questo, appurata la presenza di polveri relative alla lavorazione del legno e di macchinari in funzione, si procedeva al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare, per violazione delle disposizioni relative alla normativa sulle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, ex art. 269 e seguenti del citato D.Lgs. 152/2006.

Al fine di evitare la continuazione dell’attività in contrasto alla normativa di settore, i militari procedevano al sequestro preventivo dell’immobile e delle attrezzature ai sensi dell’art. 321 del c.p.p..
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