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In particolare, durante i controlli sui flussi di passeggeri in uscita dallo Stato, alla domanda di rito posta dai militari operanti circa il possesso di denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10.000 €, K. Y. affermava in maniera generica di trasportare una somma inferiore rispetto alla franchigia autorizzata in assenza di dichiarazione doganale, D. C. ne dichiarava 7.000 €, mentre B. J. ne dichiarava 10.000 €. Le Fiamme Gialle e i funzionari doganali, non ritenendo attendibili le dichiarazioni dei due soggetti, procedevano ad ispezionare i veicoli nonché i pacchi ed i bagagli al seguito dei viaggiatori, rinvenendo
somme di denaro contante pari, rispettivamente, a 12.660 €, 10.030 € e 10.235 €, suddivisi in circa 600 banconote di grosso taglio.
La normativa nazionale in materia di circolazione transfrontaliera di valuta (D. Lgs. 195/2008) impone uno specifico obbligo di dichiarazione in capo alle persone che attraversano a qualsiasi titolo i confini dello Stato e che abbiano al seguito denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10.000 euro. Pertanto, i responsabili delle violazioni sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 195/2008 e ammessi al pagamento della sanzione con oblazione immediata, per effetto dell’art. 7 del
predetto Decreto.
L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio assicurata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane a contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale, in tal caso a presidio della trasparente circolazione dei flussi finanziari transnazionali.
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