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La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.
Viene fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.
La violazione delle suddette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
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