Comune Termini Imerese: nuova ordinanza con le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi

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Al fine di evitare incendi boschivi nel territorio comunale, il sindaco ha firmato una nuova ordinanza con tutte le regole da seguire.

L’ordinanza numero 221


ORDINA

ART. 1
(OBBLIGHI E DIVIETI)

1. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere, entro il 14 Giugno 2021 e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio.

2. Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero dal 15 Giugno 2021 al 15 Ottobre 2021 (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l’innesco o la propagazione di incendi.

3. È vietato, nel periodo dal 15 Giugno 2021 al 15 Ottobre 2021 (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

4. Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

ART. 2
(MODALITÀ ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI – AMMONIMENTI)

1. Pulitura delle aree – Fasce parafuoco: Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di fasce parafuoco dalla larghezza minima di m 10,00 lungo tutti i confini con aree private e pubbliche, con i fabbricati, i serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili e con le linee ferroviarie;

2. Aree e fondi degradati e abbandonati: I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti ivi compreso quelli confinanti con la sede ferroviaria;

3. Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette: Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge;

4. Smaltimento del materiale di risulta: Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all’interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti;

5. Abbruciamento sul posto del materiale di risulta: In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma 4 è possibile procedere all’abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

– che l’area in cui procedere all’abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l’attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

– che l’attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 luglio al 15 settembre, mentre nei periodi compresi tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le aree in cui procedere all’abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

– che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;

– che le aree in cui procedere all’abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all’immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;

– che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.)

– che l’accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9,00 (orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza) verificando che, all’orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

– che durante tutte le fasi dell’attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

– che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all’immediato spegnimento del fuoco in caso di:

a) sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

b) improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità);

c) propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità;

d) intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

ART. 3
(ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI)

1. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all’art. 1 e le modalità di cui all’art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell’area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

2. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

ART. 4
(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIFFIDA)

1. Decorso il termine indicato all’art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5), l’Amministrazione, per mezzo dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a oltre 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale ne verificherà l’ottemperanza.

2. Qualora dovesse persistere l’inadempienza si procederà d’ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi in carico dei soggetti inadempienti.

ART. 5
(SANZIONI)

1. A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate le seguenti sanzioni:

– in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito;

– in caso di accertata esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio previste dall’art. 1, comma 3, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21.11.2000 n. 353), salvo quant’altro previsto in materia penale specie nell’eventualità di procurato incendio;

– in casi di accertata inottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 4 si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. L.vo 18.08.2000 n. 267);

– in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 comma 4 si applicheranno le sanzioni previste dal D. L. vo 03.04.2006 n. 152;

– in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all’art. 2 comma 5, lett. a) e b) si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21.11.2000 n. 353), salvo quant’altro previsto in materia penale specie nell’eventualità di procurato incendio;

– in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all’art. 2 comma 5, lett. c), d), e), f), g), h), si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. L.vo 18.08.2000 n. 267).

2. L’Ufficio Comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, attingendo alle banche dati di piattaforme telematiche e/o sulla scorta delle segnalazioni formali del Corpo Forestale della Regione Sicilia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale o di altro corpo di polizia operante sul territorio, e ove ne ricorrano i presupposti, all’aggiornamento dello speciale “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” di cui all’art. 10 della legge 21.11.2000 n. 353 ed all’espletamento degli eventuali provvedimenti conseguenziali.

3. La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689; l’autorità amministrativa competente è il Commissario Straordinario.

ART. 6
(RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE)

1. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423 bis, 424, 449, e 650 c.p.

ART. 7
(COLLABORAZIONE DEI CITTADINI)

1. Chiunque avvisti un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Termini Imerese o al Commissariato di Pubblica Sicurezza o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione.

2. I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente Ufficio Comunale di Protezione Civile eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall’incuria e dall’abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese oppure presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile ( ALLEGATO 1).

3. Le segnalazioni dovranno pervenire o tramite consegna al protocollo generale dell’Ente o tramite trasmissione via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it..

ART. 8
(ATTIVITÀ DI AVVISTAMENTO)

4. Alle attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, escluse le attività sanzionatorie o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale previo coordinamento dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile.

ART. 9
(PUBBLICIZZAZIONE)

La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all’aIbo pretorio on-line, sarà pubblicizzata sul sito web istituzionale del Comune, e sarà esposta alia cittadinanza mediante affissione di manifesti. Sarà altresì trasmessa, per Ie rispettive competenze, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Palermo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando Polizia Municipale, al Responsabile della Protezione Civile Comunale.

ART. 10
(DECORRENZA E VALIDITÀ — VIGILANZA – RICORSO)

1. La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sia degli organi di polizia a competenza statale o regionale, sia della Polizia Municipale comunque operanti nel territorio del Comune di Termini Imerese, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare Ie relative sanzioni e procedure connesse.

RENDE NOTO CHE

– ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
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