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Cinque lunghe ore di consiglio comunale a Termini Imerese, Abbruscato: “Soddisfatti per i risultati raggiunti”

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Cinque lunghe ore di Consiglio comunale. Soddisfatti per i risultati raggiunti.

È stato approvato il nuovo Regolamento Generale delle entrate. Apportate dal Consiglio comunale sostanziali variazioni in meglio rispetto alla proposta iniziale dell’Amministrazione. Un solo interesse: venire incontro alle attese delle famiglie, delle attività produttive e commerciali in un momento così tanto difficile per tutti.  Tutto ciò è stato stato possibile grazie al lavoro della 1° Commissione consiliare e precisamente: Lorella Abbruscato, Carmelo Miccichè e Giuseppe Cumbo che hanno proceduto ad un’attenta analisi della proposta regolamentare apportando numerose modifiche per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Il consigliere comunale Lorella Abbruscato

I risultati raggiunti, comunque, sono frutto del sostegno di tutto il “fronte unico delle opposizioni”: Francesco Caratozzolo, Anna Maria Chiara, Licia Fullone, Gaetano Contiguglia, Fabio Sciascia,  Salvatore Di lisi, Claudio Merlino e Fabio Comella. Abbiamo dato prova di unita votando favorevolmente gli emendamenti proposti al regolamento a sostegno non solo delle famiglie, ma anche delle categorie produttive e dei commercianti, che – in questo momento storico – stanno vivendo una situazione drammatica. Le saracinesche chiuse, infatti, non esentano dal pagamento delle tasse e dei tributi. Ed in merito, con il nostro apporto, abbiamo cercato di rafforzare i rapporti tra amministrazione e contribuenti/cittadini normando vari istituti e dando la possibilità di effettuare i pagamenti dovuti con sanzioni più basse e con una possibilità di rateizzazione, a seconda dell’importo dovuto, fino ad un massimo di 72 rate e con gli interessi a tasso legale come di seguito meglio specificato.

All ‘articolo 8, comma 3 del regolamento, grazie all’emendamento presentato dalla 1° commissione, è stata data ai cittadini – che hanno comprovati motivi o si trovano in particolari situazioni di disagio economico – la possibilità di chiedere al Municipio  la sospensione o il differimento dei pagamenti. 

In un periodo in cui la crisi economica si è ulteriormente aggravata per via della pandemia portando notevoli disagi a famiglie, imprese e commercianti, grazie alla modifica apportata, tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile o una particolare problematica, possono chiedere una sospensione o una posticipazione dei pagamenti delle somme dovute.  

All’articolo 18 è stata data ai cittadini, che devono regolarizzare la propria posizione contributiva, la possibilità di richiedere rateizzazioni più vantaggiose FINO ad un massimo di 72 RATE! Riteniamo che in un periodo caratterizzato da grandi difficoltà legate alla pandemia e alla crisi economica in genere, questo possa essere un valido aiuto per consentire alle famiglie e alle imprese di potere pagare quanto dovuto. I cittadini che ne hanno l’esigenza,  possono recarsi all’ufficio tributi per regolarizzare i propri debiti tributari, secondo la seguente tabella:

  1. Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
  2. Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
  3. Da euro 500,01 a euro 000,00 da cinque a dodici rate mensili
  4. Da euro 000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
  5. Da euro 6.000,01 a euro 20.00,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili
  6. Oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Riteniamo che questo sia un importantissimo traguardo. La possibilità di pagare in 72 rate anziché le 24 rate che venivano concesse precedentemente. Le rate sono A SCELTA DEL CONTRIBUENTE a seconda dell’importo da pagare nei limiti in tabella, inoltre, il Regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2021 quindi, coloro che hanno già richiesto e sottoscritto con gli uffici una piano di rateizzazione possono richiedere una rimodulazione dello stesso con un importo mensile da pagare nettamente inferiore.

Grazie ad un’ulteriore modifica, apportata dalla 1° commissione e sostenuta da tutto il fronte delle opposizioni, gli interessi applicati al piano di rateizzazione saranno solo quelli legali stabiliti dalla legge. E’ stata tagliata l’ulteriore maggiorazione di 2 punti percentuali originariamente proposta dall’Amministrazione comunale.

Con il nuovo regolamento, al capo 1, viene anche disciplinato l’istituto dell’interpello. Con l’interpello, il contribuente può rivolgere all’Ente richieste, per un proprio caso personale, di chiarimenti sull’interpretazione,  l’applicazione o la disapplicazione delle disposizioni di legge in ambito tributario.

Per accedere a questo istituto il contribuente deve fare un’istanza all’Ufficio tributi in cui specificare il caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta applicazione. L’ufficio dovrà rispondere  a tale richiesta, entro novanta giorni. Se l’ufficio non risponde significa che concorda con l’interpretazione o il comportamento sospettato dal contribuente.

Al capo due viene disciplinato anche l’istituto delle autotutele su sollecitazione del contribuente. Il contribuente a cui è stato notificato un atto tributario, ad esempio un avviso di accertamento, può presentare un’istanza di autotutela con la quale richiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto con istanza motivata entro i termini di pagamento. A maggiore chiarimento dell’istituto, la Commissione ha inserito all’articolo 29 il comma 4  precisando che  la presentazione dell’istanza di autotutela non sospende le scadenze previste dalle norme tributarie, ne la decorrenza dei termini di decadenza e di prescrizione, ne i termini per presentare ricorso giurisdizionale”.

Quindi, se l’Amministrazione non risponde, ed il contribuente ritiene di avere ragione per la richiesta di annullamento dell’atto, deve presentare ricorso.

Al capo terzo del regolamento viene disciplinato l’istituto dell’accertamento con adesione. Tale istituto consente al contribuente, che ha ricevuto un avviso di accertamento, e che ritiene la pretesa tributaria non corretta, di rideterminarla in contraddittorio con l’Ente beneficiando anche della riduzione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla Legge. La Commissione è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 31 del Regolamento cassando il limite di 50.000 euro che era stato inserito dall’Amministrazione. In tal modo per qualsiasi importo, prima di fare ricorso, il contribuente potrà usufruire  dell’accertamento con adesione.  L‘Ufficio convocherà il contribuente per addivenire ad un accordo con la riduzione delle sanzioni.

Al capo 4 il regolamento disciplina il ricorso reclamo di cui all’articolo 17 bis. Tale istituto si applica per le controversie tributarie con il Municipio di valore fino ad euro 50.000,00.  Ad esempio quando il contribuente riceve un avviso di accertamento e lo ritiene illegittimo notifica un ricorso, questo può contenere anche un’istanza di mediazione.  Tale ricorso/reclamo interrompe i termini per l’impugnazione dell’atto ed apre una fase amministrativa della durata di 90 giorni durante la quale gli uffici devono verificare se sussistono i presupposti per addivenire ad una soluzione. Nel caso di accordo la sanzione deve essere ridotta del 35 % del minimo previsto dalla legge. Durante la fase amministrativa dei 90 giorni sono sospese la riscossione e il pagamento delle somme dovute all’amministrazione in base all’atto oggetto di reclamo. In caso di mancato perfezionamento della mediazione o di accoglimento parziale, decorsi i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’Ente, il contribuente – nei successivi 30 giorni – dovrà depositare lo stesso ricorso/reclamo in Commissione Tributaria.

Nel titolo 5 del regolamento è stato disciplinato l’istituto del ravvedimento operoso. Con tale istituto i cittadini possono regolarizzare la propria posizione tributaria beneficiando di sanzioni ridotte (cfr. tabella della riduzione delle sanzioni caso per caso). È possibile anche sanare violazioni per omessa o infedele dichiarazione prima che l’Ente notifichi atti di liquidazione e accertamento dei tributi.

A seguire la tabella riepilogativa delle riduzioni delle sanzioni.

 

Nel Regolamento delle entrate, all’art. 50, sono state indicate la riduzione delle sanzioni e i tempi per il ravvedimento operoso con riferimento all’omesso o parziale pagamento e per omessa o infedele dichiarazione, per maggiore chiarezza di seguito sono schematizzate le sanzioni ridotte caso per caso:

 Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE SANZIONE SANZIONE APPLICATA
Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento 1/15 del 15% 0,1% giornaliero
Entro 30 gg. dal termine previsto per il versamento 1/10 del 15% 1,50%
Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento 1/9 del 15% 1,67%
Entro un anno  dal termine previsto per il versamento 1/8 del 30% 3,75%
Entro due anno  dal termine previsto per il versamento 1/7 del 30% 4,29%
Oltre due anno  dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l’attività di accertamento da parte del Comune 1/6 del 30% 5%

 

Sanzione ridotta per omessa dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE SANZIONE SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione 1/10 del 100% 10%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione 1/8 del 100% 12,50%
Entro due anni  dal termine previsto per la presentazione 1/7 del 100% 14,29
Oltre un anno  dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l’attività di accertamento da parte del Comune 1/6 del 100% 16,65%

 

Sanzione ridotta per infedele dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE SANZIONE SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione 1/10 del 50% 5%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione 1/8 del 50% 6,25%
Entro due anno  dal termine previsto per la presentazione 1/7del 50% 7,14%
Oltre un anno  dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l’attività di accertamento da parte del Comune 1/6 del 50% 8,33%

 

 

 

 

 
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