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La decisione dopo l’impennata di casi.
Trabia andrà in zona rossa. Da giovedì 25 marzo al 6 aprile, il Comune entrerà nella fascia di massime restrizioni a causa dell’aumento di contagi. Già nelle scorse ore, i dati relativi al covid avevano spinto l’Amministrazione a un’ulteriore stretta, con il divieto di stazionamento esteso a diversi luoghi del territorio comunale.
Ma stasera, con un post su Facebook, il sindaco Leonardo Ortolano ha ufficialmente dato la notizia ai suoi concittadini.
Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza.
È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, su tutto il territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
Sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
Chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.
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