A seguito di questo atto ispettivo e di controllo promosso dai Consiglieri Comunali, Alongi, Cavera e Pagano, il sindaco Rini, ha ritenuto di dare mandato ai propri legali al fine di proporre querela per il reato di calunnia.
A seguito della querela, presentata dal sindaco di Ventimiglia di Sicilia, il pubblico ministero, incaricato del procedimento con proprio provvedimento dell’agosto 2020 ha formulato richiesta di archiviazione, ritenendo la notizia di reato priva “dell’elemento psicologico del dolo sia la infondatezza della notizia del reato”.
Nonostante la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il sindaco Rini ha proposto opposizione all’archiviazione ex art. 410 c.p.p., così costringendo i tre consiglieri comunali a doversi difendere dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare, dinanzi al quale i difensori del sindaco Rini hanno richiesto l’imputazione coatta di Alongi, Cavera e Pagano o in alternativa un supplmento d’indagine.
La difesa dei tre consiglieri, ha invece ribadito, nel corso dell’arringa finale, l’assoluta correttezza della interpretazione del pubblico ministero nonché il diritto/dovere dei Sigg. Alongi, Cavera e Pagano, nella loro specifica qualità e responsabilità di consiglieri comunali, notoriamente gravati dall’obbligo di “controllo politico amministrativo del Comune” (art. 70 Statuto comunale e artt. 9/11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale), di operare il legittimo controllo dell’operato dell’amministrazione attiva (sindaco e giunta municipale).
Agli esiti dell’Udienza Preliminare, appresa la notizia del decreto di archiviazione del procedimento penale che li vedeva, loro malgrado, indagati, un sospiro di sollievo per i tre consiglieri comunali che come sottolineato nelle motivazioni del decreto di archiviazione dal Giudice per l’Udienza Preliminare “l’atto presentato all’interno dell’ambito di critica politica che presupposto fondamentale e diritto inviolabile, riconosciuto al fine di giungere, tramite il sano dualismo dialettico, ad una amministrazione più chiara, efficace e trasparente”.
E ancora, continua il GUP, “la circostanza che l’esposto sia stato indirizzato al Segretario Comunale (organbo super partes) -….non integra di per sé il reato di calunnia, non essendo sufficiente che la denuncia, l’esposto o la querela siano indirizzati al soggetto su cui grava l’obbligo di riferire”.
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