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– la sospensione, a tutela della salute pubblica dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, e del mercato del contadino;
– la chiusura, nei giorni domenicali, degli esercizi commerciali quali supermercati, macellerie ed esercizi di vicinato nel settore alimentare;
– di inibire l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e non, da parte di soggetti venditori provenienti da altri territori comunali;
– di attivare le associazioni di volontariato presenti sul territorio affinché collaborino, congiuntamente all’amministrazione comunale, ad ogni iniziativa utile per l’attuazione, da parte della popolazione, delle misure previste nella presente ordinanza;
– gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza e segnatamente il Corpo di Polizia Municipale in termini di vigilanza e controllo sulla piena ottemperanza al presente provvedimento.
AVVERTE
– che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima.
– che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.
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