Nel dettaglio, le misure adottate per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 prevedono il divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 11:00 e fino alle ore 22:00 nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:
Quartiere Tribunali Castellammare
Perimetro: Via Lincoln – Piazza Giulio Cesare – Via Maqueda – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via Filippo Patti – Litorale (dal prolungamento ideale di Via Filippo Patti al prolungamento di Via Lincoln) ricadenti nella 1^ Circoscrizione.
Quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà
Perimetro: Corso Tukory – Corso Re Ruggero – Piazza Indipendenza – Corso Calatafimi – Vicolo a Porta Nuova – Corso Alberto Amedeo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Volturno – Piazza Giuseppe Verdi – Via Maqueda ricadente nella 1^ Circoscrizione.
Quartiere Politeama Libertà
Perimetro:Via Filippo Patti- Piazza XIII Vittime – Via Cavour – Piazza Giuseppe Verdi – Via Volturno – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Giovanni Pacini – Limite (ex sede) della strada ferrata PA/TP – Delimitazione ovest impianti ferroviari delle stazioni Lolli e Notarbartolo – Via G. Damiani Almeyda – Via Piersanti Mattarella – Muro di cinta di Villa Trabia – Piazza Luigi Scalia – Via Giorgio Montisoro – Via Libertà – Piazza Francesco Crispi – Via delle Croci – Recinzione nord-ovest dell’Ucciardone – Piazza Carlo Giachery – Via Cristoforo Colombo – Linea perpendicolare a Via Cristoforo Colomba condotta dal cancello (accesso nord) dell’area portuale al mare – Litorale (da detta linea all’asse prolungato di Via Filippo Patti) – Via Sampolo – Via Salvatore Puglisi – Via Andrea Cirrincione – Via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al Muro di cinta del Parco della Favorita – Piazza Leoni – Vie dei Leoni – Viale Emilia – Via Empedocle Restivo – Via Marche – Viale delle Alpi – Via Daidone – Via Umberto Giordano – Via Notarbartolo ricadenti nella 8^ Circoscrizione.
È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti – che dovranno indicare all’esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all’interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali.
E’ fatta salva, altresì, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all’esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all’interno degli esercizi commerciali.
Si fa espressa riserva di adottare, con successivo provvedimento e previo confronto con le organizzazioni di categoria, l’ipotesi, per gli esercizi pubblici, dell’orario continuato o di una diversa articolazione degli orari di apertura e chiusura degli stessi.
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille euro.
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