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a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri ·congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi alle Aziende Sanitarie Provinciali che provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero ” alle Prefetture competenti per territorio, indicando altresì il comune nel quale ciascun soggetto è sottoposto al regime di isolamento domiciliare . Il medesimo elenco, limitatamente ai dati di natura comunale, deve essere trasmesso a ciascun sindaco per il proprio Comune.
1. Le misure indicate alle lettere a) e b) si applicano altresì ai soggetti posti in regime di quarantena da parte dell’Autorità sanitaria per contatto diretto con soggetti positivi. Gli stessi permangono nel proprio domicilio per il periodo di giorni 10 indicato dal Ministero della Salute, al termine del quale vengono sottoposti al test diagnostico rapido. L’elenco nominativo dei soggetti di cui al presente comma è trasmesso alle Prefetture competenti per territorio e, con cadenza giornaliera, è comunicato all’Assessorato Regionale della Salute da parte dei dipartimenti di prevenzione territoriali.
Per visionare l’intera ordinanza valida fino al prossimo 24 novembre clicca sotto:
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