“Due – sottolinea l’assessore alle Attività Economiche, Leopoldo Piampiano – le modifiche principali, apportate all’ordinanza sindacale n. 66 del 12.06.2020“.
Si possono vendere bevande alcoliche in contenitori di vetro, purché la consumazione avvenga all’interno dei locali o nelle aree di loro pertinenza (suolo pubblico occupato regolarmente, dehors, ecc): il divieto è rivolto ai consumatori e non ai gestori dei locali, quindi l’esercente è autorizzato alla vendita e l’eventuale sanzione sarà fatta al consumatore/contravventore.
La chiusura non sarà più alle 1.30 ma alle 2, con interruzione della vendita e della somministrazione alle 1.30”.
“Un punto di incontro – ha dichiarato il sindaco – frutto del dialogo che ha coinvolto tutta l’Amministrazione e i gestori e frutto del lavoro svolto dagli uffici dell’Assessore Piampiano, cui va il plauso per il risultato.
Una soluzione che mantiene sostanzialmente inalterato l’obiettivo della tutela della salute e del decoro, tenendo conto delle esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del c.d. lockdown, al fine di consentire loro una efficace ripresa delle attività“.
1. divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le 20:00.
2. per gli esercenti che svolgono anche attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad es. gastronomie, rosticcerie, etc.) non vige il divieto di cui al comma 1 e pertanto è autorizzata la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione fino alle ore 24:00;
3. è fatto divieto dalle ore 20:00 consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro all’esterno dei locali e dell’eventuale area di suolo pubblico ad essi afferente;
4. divieto per tutti gli esercizi indistintamente dalle ore 24:00 di effettuare vendita di bevande alcoliche per asporto; è consentito il consumo all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all’O.P.R.S. 22/2020;
5. obbligo di sospensione delle attività di somministrazione e vendita alle ore 01.30 e successivo obbligo di chiusura alle ore 02:00 per tutti gli esercizi, fatta eccezione per le attività di vendita di prodotti di gastronomia di produzione propria, con divieto per quest’ultimi di somministrazione e di vendita di bevande alcooliche. E’ fatto inoltre obbligo all’esercente l’attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio e il numero massimo di soggetti ricevibili all’interno del locale e il rispetto di tutte le linee guida in materia. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. E’ ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000.
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