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MISURE TRANSITORIE STRAORDINARIE IN APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 181 DEL DECRETO-LEGGE 19.05.2020, N.34 E ALL’ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2020, N. 9, FINALIZZATE AL RILASCIO DI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, INDIVIDUATE ALL’ART. 5 DELLA L. 287/91.
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
ORDINANZA DEL 3° Settore – Lavori Pubblici – Pianificazione Territoriale ed Edilizia – Manutenzioni
N. 146 DEL 05/06/2020
PREMESSO che:
a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid-19, come è noto sono state assunte misure straordinarie per il contenimento del virus in forza a norme statali e regionali, che hanno impedito anche totalmente l’esercizio di molte attività economiche, in quanto non ritenute essenziali ai fini della vendita di generi di prima necessità.
Fra queste, a partire dal 12 marzo, hanno chiuso totalmente quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti etc.) individuate all’art. 5 della L. 287/91.
Atteso che, in particolare, queste attività hanno pesantemente accusato gravi contraccolpi economici, in quanto è stato loro consentito esclusivamente la limitata attività di consegna a domicilio e, poi a partire dal 24 aprile, anche la vendita tramite asporto, escludendo dunque la presenza di clientela e l’attività di somministrazione presso i relativi locali commerciali;
Tenuto conto che dal 18 maggio, il D.L. 16.05.2020, n. 33, ha disposto la riattivazione dell’attività ordinaria di somministrazione, specificando all’art. 1, quanto segue:
“(…)È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (comma 8).
Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (comma 9).
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 (comma 14).
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (co. 15) (…)”.
Considerato che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.05.2020 ha emanato un D.P.C.M. che, per la parte che qui interessa, tra le altre disposizioni prevede:
“(…) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché’ la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (…)”.
Visto, che il Presidente della Regione Sicilia ha adottato l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17/05/2020, dandone validità fino al 07/06/2020, sulla base della facoltà concessa dal D.L. n. 33/2020 alle Regioni di avviare nel proprio territorio alle medesime condizioni o a condizioni ulteriori le attività economiche e produttive, tenendo adeguatamente conto dell’andamento epidemiologico riscontrato sul territorio regionale.
Atteso, quindi, che, per le procedure di sicurezza previste dalla superiore normativa, i singoli esercizi, in questa circostanza, hanno dovuto ridurre le proprie attività ed ancora adesso in fase di riapertura non potranno offrire alla clientela i servizi previsti per la fattispecie nei loro locali, sostanzialmente per mancanza di spazi idonei ai fini del distanziamento sociale, previsto dalle c.d. linee guida, di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17.05.2020;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che individua risorse finanziarie a sostegno dell’economia e, tra l’altro all’art. 181, stabilisce nel caso di pubblici esercizi, l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, individuando anche le modalità operative per la realizzazione di dehors, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991;
Tenuto conto, in particolare, che il suddetto articolo 181 – “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”, recita testualmente:
“(…)1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e’ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e’ disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e’ comunque adottato.
6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265.”;
Vista, la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” che dispone l’art. 11 – “Fondo perequativi per gli enti locali”:
“(…) 1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il “Fondo perequativo degli enti locali”, con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che:
a) dispongono l’esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all’esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;
b) dispongono l’esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l’utilizzo di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l’utilizzo di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;
c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid. (…)”;
Considerato che è interesse dell’Amministrazione procedere a sostenere il settore dei pubblici esercizi così come individuati dalla legge 287/91 tutelando al contempo la salute pubblica in questa fase ancora emergenziale, per cui è necessario velocizzare le procedure per l’apertura delle suddette attività di ristorazione, mitigando il rischio derivante dall’utilizzo di aree chiuse e confinate, dando la possibilità ad ogni esercente di occupare nuovo suolo pubblico e/o ampliare temporaneamente, fino al50 per cento, la superficie di suolo pubblico già concessa, al fine di collocare tavoli e sedie nella zona antistante il proprio locale, utilizzando marciapiedi o anche parti di sedi stradali, così come previsto dal combinato disposto della normativa nazionale e regionale sopra citata;
Riscontrato, in particolare, che la normativa di cui all’art. 181 del D.L. n. 34/2020 ancorché deroghi al fine di semplificare le procedure per l’occupazione gli spazi pubblici, non deroga invece sul rispetto al Codice della Strada e, pertanto, risulta necessario subordinare il rilascio del nuovo suolo pubblico al parere del Comando PM;
Rilevato come l’intervenuta normativa specifica del settore dehors relativamente a tavoli, sedie, arredi, etc., superi la normativa locale di cui alla delibera di C.C. n.87 del 07.10.2010, relativamente ai dehors di tipo “A”;
Preso atto che, in applicazione del combinato disposto di cui all’ art. 181 del D.L. n. 34/2020 e art. 11 della L.r. 9/2020,per quanto riguarda i suddetti dehors (costituiti da tavoli, sedie, arredi, pedane, ombrelloni, arredo verde, etc.), occorrerà che gli esercenti di P.E. inviano solamente una comunicazione, (senza l’applicazione dell’imposta bollo),in via telematica all’indirizzo del Comune pec: protocollo @pec.comuneterminiimerese.pa.it, corredata da una planimetria;
Considerato che tale documentazione da presentare è finalizzata ad informare questa Amministrazione circa la volontà da parte degli esercenti interessati, ad occupare temporaneamente, comunque sino al termine del 31 ottobre 2020, l’area pubblica per lo svolgimento dell’attività di ristorazione di che trattasi, per cui la suddetta comunicazione dovrà essere compilata secondo il modello allegato al presente atto, riportante la dichiarazione in regime di autocertificazione circa la posizione delle nuove aree occupate che non dovranno essere poste né davanti a passi carrabili e né accessi privati e che, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, verrà adottata ogni misura precauzionale intesa a contenere quanto più possibile il rischio di contagio, incluso, ove necessario, il posizionamento di pannelli in plexiglas trasparente che evitino il contatto ravvicinato fra utenti seduti e cittadini di passaggio e comunque ogni misura fissata dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.21/2020,corredata dalla planimetria in cui dovrà essere rappresentato quanto appresso indicato:
1. la superficie, sia quella eventualmente già occupata e autorizzata e sia quella ancora da occupare, con il posizionamento di tavoli, sedie, pedane e le relative delimitazioni;
2. la dimostrazione del distanziamento di un metro tra le sedute e lasciando uno spazio libero tra l’edificio e il dehors al fine di garantire il passaggio ai pedoni previsto:
– di 1,50 metri nel caso che l’occupazione è al di fuori dal centro storico;
– di 1,20 metri nel caso in cui avvenga dentro il centro storico;
– in ogni caso, dovrà essere garantito il passaggio dei pedoni di almeno 1,50 metri, tra attività contigue;
– le aree possono essere perimetrate con elementi anche di arredo per garantire idonea sicurezza, rispettando l’altezza massima di metri 1,80;
– tutti gli arredi sopracitati devono costituire un insieme armonico, per garantire un’immagine omogenea e di qualità del contesto e consono all’ambiente complessivo in cui si collocano (per cui anche se in planimetria occorrerà descriverne la tipologia);
Atteso che:
l’occupazione di parti di sedi stradali o la chiusura delle sedi stradali, sarà favorita qualora
sia possibile individuare un percorso che non pregiudichi la circolazione stradale, attraverso l’istituzione e realizzazione di “micropedonalizzazioni” (aree ove risulta vietata la sosta ed il transito veicolare anche per periodi di tempo limitato);
l’occupazione dovrà essere limitata dalle 20:00 fino all’orario di chiusura attività;
alla fine di ogni giornata dovrà essere lasciato libero lo spazio pubblico occupato, ripulito
da eventuali rifiuti e opportunamente sanificato;
qualora non sia rispettato quanto previsto al punto precedente il dehors verrà rimosso e il
titolare verrà sanzionato secondo la normativa in atto vigente;
Attestatala regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;
Visti gli artt. 7, 20, 14, 142 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., nonché le relative norme di attuazione contenute nel D.P.R. n. 495/1992 s.m.i.;
Visti:
– il vigente Statuto comunale;
– la Legge n. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
– la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 7/2019;
– il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 50;
– l’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
– la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
– l’O.R.EE.LL.,
ORDINA
Per quanto citato in premessa, di porre in essere le misure straordinarie e transitorie, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 181 del decreto-legge 19.05.2020, n.34 e all’art. 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9,volte a ridurre lo stato di disagio economico in cui gli esercenti titolari di pubblici esercizi versano, limitando comunque tali misure esclusivamente al periodo di emergenza e stabilendo fin da adesso che al cessare dello stato epidemico, come ufficialmente certificato, cesseranno le predette misure straordinarie, che di seguito vengono qui specificate:
1. le nuove/ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico possano avere inizio contestualmente alla presentazione della comunicazione, a condizione che essa sia corredata di tutto quanto necessario ai sensi del vigente provvedimento e che venga seguito l’iter di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportato e abbiano ad oggetto marciapiedi, zone pedonalizzate o sottoposte a formali limitazioni del traffico;
2. le nuove/ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico potranno essere autorizzare solo sulle sedi stradali a condizione che ciò sia consentito dal Codice della Strada;
3. gli esercenti, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, adottino ogni misura precauzionale intesa a contenere quanto più possibile il rischio di contagio, incluso, ove necessario, il possibile posizionamento di pannelli in plexiglas trasparente che evitino il contatto ravvicinato fra utenti seduti e cittadini di passaggio;
4. la Polizia Municipale attui tutti i provvedimenti necessari all’attivazione di nuove aree pedonali non ancora sottoposte a procedure di delimitazione e/o successive ordinanze, previa verifiche tecniche necessarie legate al rispetto delle norme del Codice della Strada;
5. la Polizia Municipale, verifichi circa lo stato dei luoghi, valutando l’occupazione del suolo pubblico sulla base della documentazione esibita dall’esercente e presentata all’Ufficio competente, impartendo immediate prescrizioni ove necessario, e regolando l’affluenza nelle aree pedonali, ove dovranno essere presi immediati e contingenti provvedimenti restrittivi in caso di sovraffollamento e di rilevati assembramenti;
6. al cessare dell’emergenza, disposta dagli appositi provvedimenti che verranno emessi dalle autorità governative e regionali, tutti coloro che hanno usufruito delle concessioni temporanee per gli ampliamenti predetti di cui alla presente ordinanza, cessino immediatamente le occupazioni di che trattasi.
7. Dare atto che:
in ragione della intervenuta normativa del combinato disposto di cui all’art. 181 del D.L. n.
34/2020 e art. 11 della L.r. 9/2020, vengono superate le previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.87 del 07.10.2010, relativamente ai dehors denominati di tipo “A”;
su tali occupazioni dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 non è dovuta tassa di occupazione suolo pubblico e che tale disposizione normativa si applica anche ai dehors di tipo “B” del vigente regolamento approvato con delibera di C.C. n.87 del 07.10.2010;
le superiori disposizioni hanno validità sino alla dichiarazione di cessazione della emergenza epidemiologica o a altro atto modificativo della presente Ordinanza;
il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento;
la mancata osservanza alle disposizioni riportate nel presente provvedimento comporta la sanzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 33 del 16.05.2020;
la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune nonché sull’homepage dello stesso sito.
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso:
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al Dirigente de lV Settore – Gestione Economica e Finanziaria, Entrate e lotta evasione – Patrimonio;
al Dirigente del II Settore – Polizia Municipale;
al Comando Carabinieri di Termini Imerese, presso il domicilio elettronico: spa20558@pec.carabinieri.it;
– alla Questura di Palermo – Commissariato di Pubblica Sicurezza Termini Imerese, presso il al domicilio elettronico:
comm.terminiimerese.pa@pecps.poliziadistato.it;
– al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – Compagnia di Termini Imerese presso il domicilio elettronico: pa0550000p@pec.gdf.it;
– all’Azienda Sanitaria Provinciale 6 – Dipartimento di Prevenzione Medica – Area dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica – U.O. Territoriale di Prevenzione 3 -Via Ospedale Civico, 10 – 90018 Termini Imerese, presso il domicilio elettronico: prevenzionetermini@asppa.it.
Il Responsabile dell’Istruttoria: Arch. Rosa Gandolfo
Il Commissario Straordinario
lo presti antonio / ArubaPEC S.p.A.
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