Vista la Circolare n. 19 del 23 Maggio 2020 emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile si precisa che l’art. 10, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 Maggio 2020 e il punto n. 37) dell’Ordinanza Commissariale n. 127 del 18 Maggio 2020 nella parte in cui esclude dall’obbligo di chiusura al pubblico “le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai”, va interpretato nel senso che nel suddetto novero di esclusioni vanno altresì ricompresi le PASTICCERIE, I PANIFICI E I MERCATI DEL CONTADINO che, pertanto, potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi, e ciò tenuto conto della omogeneità contenutistica delle attività svolte con quelle espressamente autorizzate dall’ordinanza, e i tabacchi, per le particolari finalità svolte da detti esercizi nelle giornate domenicali e festive.
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