La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’articolo 3 del Dpcm del 17 maggio 2020 – “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l’ordinanza n.21 all’articolo 23 prevede che la pratica dell’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
L’art.19, co.1 lett.b) dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020 prevede che “sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie … “b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo”. A dette categorie, e segnatamente a quella del personale dei ruoli della magistratura, va assimilata – quanto all’esonero dall’osservanza dell’obbligo di isolamento – quella del personale dei ruoli dell’Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature distrettuali dello Stato.
L’art.10, co.1 dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020, nella parte in cui esclude dall’obbligo di chiusura al pubblico “le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai”, va interpretato nel senso che nel suddetto novero di esclusioni vanno altresì ricompresi, anche alla luce dell’art.3 della medesima ordinanza, le pasticcerie, i panifici e i mercati del contadino che, pertanto, potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi, e ciò tenuto conto della omogeneità contenutistica delle attività svolte con quelle espressamente autorizzate dall’ordinanza, e i tabacchi, per le particolari finalità svolte da detti esercizi nelle giornate domenicali e festive.
*Teatri* L’art.1, co.1 lett.m) del Dpcm del 17 maggio 2020 prevede che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”. Premesso quanto sopra, sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla circostanza se nel numero delle 200 persone indicato dal Dpcm debbano essere ricompresi o meno anche gli operatori e i lavoratori delle suddette sale. Tenuto conto dell’imminente inizio della stagione estiva e della sostanziale residualità degli spettacoli da svolgersi in luoghi chiusi, si chiarisce che nel territorio ella Regione Siciliana, con l’espressione “200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”, si intendono esclusivamente gli spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.
I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura.
L’apertura nei giorni domenicali e festivi delle strutture e degli esercizi di cui al presente paragrafo é ammessa, per analogia con la disciplina in materia di attività sportive, a condizione del rispetto integrale, oltre che delle regole del Dpcm del 17 maggio 2020, delle prescrizioni di cui alle circolari del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot.19361 del 21 maggio 2020. Nel rispetto delle medesime prescrizioni, è ammessa l’apertura ordinaria delle Scuole di danza.
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