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In particolare, viene sottolineato che l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico: ad esempio nei mercati, strade affollate o in qualsiasi spazio in cui – così come si legge anche all’art. 3 Dpcm del 17 maggio – «non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza» interpersonale. A titolo esemplificativo, va quindi specificato, che qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti, l’uso del dispositivo di protezione non è obbligatorio, ma resta l’obbligo di averlo sempre con sé.
Come è noto l’ordinanza rileva inoltre che «per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima»: ovviamente qualora si rendesse necessario. Va infine ricordato che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
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