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Coronavirus: nuova ordinanza a Termini Imerese valida dal 4 al 17 maggio

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Il commissario straordinario del comune di Termini Imerese, Antonio Lo Presti, ha diffuso una nuova ordinanza, valida dal 4 al 17 maggio prossimo, che contiene le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Ordinanza ai sensi dell’art. 5o del tuel. Proroga ordinanze commissariali fino al 17 maggio 2020 e adozione nuovi provvedimenti con le seguenti limitazioni e/ o divieti:

1) Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

2) Devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);

3) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

4) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

5) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

6) è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

7) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività così come sotto specificate:
-Ipermercati
-Supermercati
-Discount di alimentari
-Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
-Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici -Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
-Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati -Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
-Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
-Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
-Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
-Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
-Farmacie
-Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati -Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
-Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
-Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
-Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento -Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini -Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
-Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
-Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
-Commercio al dettaglio di libri
-Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
-Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

8) disporre la chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali degli esercizi commerciali qui di seguito specificati:
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
– Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
– Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
– Commercio al dettaglio di libri;
– Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

9) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato “A” di cui alla presente ordinanza. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM del 26 Aprile 2020 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

10) disporre la chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali delle attività produttive commerciali qui di seguito specificati:
– Manutenzione e riparazione di autoveicoli ( codice ateco: 45.2);
– Commercio di parti e accessori di autoveicoli ( codice ateco 45.3);
– per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (codice ateco: 45.4);
-Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (codice ateco: 70);
-Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice ateco: 71);
-Ricerca scientifica e sviluppo (codice ateco: 72);
-Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice ateco: 95.12.01); -Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice ateco: 95.12.09);
-Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco: 95.22.01).
Per i servizi veterinari (codice Ateco 75) è consentito il servizio di ambulanza veterinaria e comunque gli interventi legati a situazioni di particolare urgenza.
Per i servizi di vigilanza privata (codice ateco 80.1) è preclusa l’attività di consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in connessione con il servizio di vigilanza;

11) che restano aperte le edicole, i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

12) che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 Aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti:
a) all’uso costante di mascherina;

b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Agli esercizi commerciali si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM del 26 Aprile 2020;

13) la sospensione attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con esclusione delle seguenti attività:
-Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
-attività delle lavanderie industriali;
-altre lavanderie, tintorie;
-servizi di pompe funebri e attività connesse
14) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

15) la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

16) la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

17) la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

18) la sospensione dell’attività commerciale ambulante non diretta alla vendita di soli generi alimentari. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni;

19) sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

20) sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

21) la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;

22) consentire, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire esigenze alimentari, solo nei giorni feriali, una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero soggetto all’uopo delegato, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e cura degli animali con uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato e la realizzazione dei lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, nonché l’attività di manutenzione delle aree verdi e naturali, pubbliche e private;

23) consentire, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, di compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione;

24) consentire l’attività di manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti lavori;

25) consentire, in ottemperanza al DPCM del 11 Aprile 2020 (art. 1, lettera z e all’allegato 1 – Punto 4), la riapertura del mercato del contadino del mercoledì. E’ fatto obbligo all’Associazione Fiere Sicane l’obbligo di delimitare, con apposito nastro segnaletico, l’area oggetto di concessione del mercato del contadino, realizzare un unico ingresso nell’area, contingentare il numero di persone in ingresso, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché fare indossare agli operatori economici le mascherine e i guanti monouso;

26)la riapertura, ai sensi dell’art. 1, lett. i) del DPCM 26 Aprile 2020, del cimitero comunale con accesso consentito da Lunedi e Sabato (eccetto i festivi), dalle ore 08.00 alle ore 12.00, con le seguente prescrizione: contingentamento in accesso contemporaneo di massimo n. 40 persone con ultimo orario di ingresso alle ore 11.30.
Nell’accesso al cimitero, dovrà essere assicurato da parte dei cittadini il rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro, dell’uso di mascherina e guanti e, tanto negli spostamenti all’interno del cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei contatti interpersonali, dovranno essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 4 al DPCM 26.04.2020.
E’ fatto obbligo alla ditta Service Termini Imerese Srl di garantire il contingentamento delle persone presenti al cimitero contemporaneamente, come sopra riportato, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché fare indossare ai cittadini le mascherine e i guanti monouso.
Le operazioni cimiteriali (sepoltura, estumulazione,ecc…) saranno effettuate solo nelle ore pomeridiane.
E’ fatto obbligo alla ditta di provvedere alla sanificazione giornaliera dei servizi igienici e delle fontanelle.
27) che è fatto divieto di accedere al cimitero a tutti coloro i quali sono sprovvisti dei dispositivi di cui al precedente punto 26);

28) prorogare le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 80 del 06/03/2020; n. 83 del 09/03/2020; n. 93 del 14/03/2020 e n. 98 del 16/03/2020;

REVOCA
dalla data di efficacia del presente provvedimento le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 102 del 20/03/2020, n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall’Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020, n. 109 del 03/04/2020 e n. 110 dell’11/04/2020, quest’ultima integrata e modifica con Ordinanza Commissariale n. 112 e n. 113 del 21/04/2020, incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento;

AVVERTE
-che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;
– che nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai punti 15), 16) e 17) del presente provvedimento nonché delle limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; di altre attività d’impresa o professionali e di lavoro autonomo nonché svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
-che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.


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Redazione

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  • non ho capito una cosa ma per chi non mette mascherine o guanti sanzioni zero o paga penale perche il punto e questo visto che a termini ce tanta gfente che snobba la mascherina e i guanti

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