Sequestro prodotti igienizzanti della Guardia di Finanza di Termini Imerese: la precisazione dell’avvocato Vazzana

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A seguito del sequestro di ieri della Guardia di Finanza di Termini Imerese (clicca qui per vedere cosa è successo), arriva la precisazione dell’avvocato del foro di Termini Imerese, Renato Vazzana, legale di una ditta a cui sono stati sequestrati 19mila flaconi di prodotto igienizzante dalle fiamme gialle.

La nota dell’avvocato Renato Vazzana 

Il sottoscritto Avv. Renato Vazzana, nella qualità di difensore di fiducia del rappresentante legale della società MONDO CARTA S.r.l. con sede in Ficarazzi (PA), in relazione alle notizie comparse oggi 7 aprile 2020 sugli organi di stampa e televisione, relativamente al sequestro di 19.000 flaconi contenente prodotto igienizzante da parte della Guardia Di Finanza della Compagnia Di Termini Imerese (PA),  con la presente nota si intendono fare alcune precisazioni al fine di dare una giusta chiave di lettura.

Il prodotto sequestrato è un prodotto non cosmetico per il corpo, ma un igienizzante per le superfici “sgrassatore” (tavoli, scrivanie, piani lavoro e quant’altro) assolutamente non potenzialmente pericoloso.

Non è affatto vero che la società è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad €. 30.000,00, ma in merito a ciò è pendente una istanza di dissequestro con richiesta di annullamento della sanzione.

Avv.Renato Vazzana

Per quanto concerne la tracciabilità, va precisato che i flaconi erano completi delle loro etichette dove erano state riportate le modalità d’uso, composizione e quant’altro richiede la normativa.

Per quanto attiene la tracciabilità, nelle etichette era stato indicato il codice REA. In effetti, correttamente il produttore ha inserito la definizione “materiale idoneo al contatto alimentare (D.M. 21 marzo 1973 e aggiornamenti) prodotto per R.E.A. BA 578128 prodotto importato da paese extra U.E..

Nell’istanza di dissequestro, presentata all’Assessorato Regionale Alla Sanità della Regione Siciliana, si è precisato che la ditta già ha posto in essere le nuove etichette, come previsto dalla normativa europea all’art. 6 regolamento CE n° 1223/2009, precisando che l’errore, se di errore si parla, è stato solo materiale di trascrizione.

In ultima analisi, va ulteriormente sottolineato che i prodotti in questione hanno subito una verifica al momento dello sdoganamento senza che nessuna contestazione venisse addebitata agli stessi, da parte degli organi preposti al controllo.

In relazione a quanto sopra evidenziato si prega, cortesemente, di fare le giuste precisazioni  a quanto oggi scritto e dichiarato.


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