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Seconda Parte
Lavoro Agile
Fino al 30 aprile i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori privati con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.
Pubblico Impiego
Funzionalità delle amministrazioni pubbliche anche in videoconferenza;
Pulizia straordinaria ambienti scolastici e € 80 mln per sanificazione luoghi di lavoro pubblici;
Blocco concorsi per 60 gg;
Fondi per didattica a distanza e per attività formative per Università;
Deroga per pagamento straordinario di tutte le forze di polizia, compresa la polizia locale;
Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
Il lavoro agile è modalità ordinaria di prestazione lavorativa nelle P.A.
Previdenza e infortuni
Sono sospesi dal 23 febbraio fino al 1 giugno i termini decadenza e prescrizione per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS;
1 giugno i termini decadenza e prescrizione per prestazioni INAIL;
31 maggio 2020 il versamento dei contributi per i lavoratori domestici;
30 giugno 2020 il termine di prescrizione dei contributi omessi;
Il periodo di quarantena o isolamento è per i lavoratori privati, considerata malattia;
In caso di infezione da coronavirus per causa di lavoro, sarà riconosciuto l’infortunio assicurando anche il periodo di quarantena o di isolamento.
Prestazioni individuali territoriali
Possibilità di riconvertire le attività socio-sanitaria e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e persone con disabilità in prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza avvalendosi dello stesso personale. Comunque durante la sospensione di tali servizi le PA sono autorizzate al pagamento dei gestori privati degli stessi servizi.
Cassa integrazione in deroga
I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale. Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.
Stop ai licenziamenti
Per 60 giorni dall’entrata del Decreto:
è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo).
Misure fiscali
Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dell’assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, per questi settori è prevista anche la sospensione dell’IVA in scadenza a marzo;
Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute alla fonte e addizionali) fino al 31 maggio; possono essere effettuati entro il 30 giugno;
Sospensione dei versamenti del mese di marzo (da effettuare entro il 31 maggio) per i soggetti partita IVA con ricavi entro € 2 mln;
Erogazioni liberali – per le donazioni in denaro da parte di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione del 30% per un importo massimo di € 30 mila;
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 maggio;
Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile della ritenuta di acconto per professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi non superiori a € 400 mila.
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