Coronavirus: Decreto Cura Italia, prima parte

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Pubblichiamo la prima parte di un compendio del Decreto Legge del 17 marzo 2020 (il c.d. Cura Italia) per quanto riguarda le norme di specifico interesse per la popolazione.

 

Congedi parentali straordinari

Congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalità alternata, per i genitori lavoratori (dipendenti, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS, pubblici) con figli sino ai 12 anni di età. L’indennità è del 50%. Per i genitori con figli di età 12-16, è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni), senza indennità. Detti congedi e permessi sono fruibili se l’altro genitore non è non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
In alternativa al congedo parentale straordinario, è previsto un bonus (o voucher) erogato tramite libretto famiglia per un massimo di € 600 per babysitting utilizzate dopo il 5 marzo. Per il personale sanitario il bonus è di € 1000;
E’ prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33 comma 3 L.104/92). Il DL 18/2020 estende a tutti per il mese di marzo o aprile complessivamente 12 giorni che sommato ai 3 giorni di marzo più i 3 giorni di aprile sono 18 giorni da poter usufruire per intero o frazionati nei mesi di marzo o di aprile. Per il personale sanitario del pubblico o privato adibiti ai servizi di assistenza COVID-19 possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

€ 600 per il mese di marzo

per Partite Iva e Co.coco;
per i lavoratori stagionali e degli impianti termali;
per operai agricoli con almeno 50 gg effettivi nel 2019;
per lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri per il 2019.

 

Premio ai lavoratori dipendenti

Per i tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito entro i € 40 mila per il mese di marzo previsto un premio di € 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede. Non concorre alla formazione del reddito.
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