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L’ordinanza in 14 punti
1. sull’intero territorio comunale si applicano, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
2. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
3. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
RITENUTO necessario adottare, sull’intero territorio comunali, misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 Marzo 2020;
4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
5. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
6. è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;
7. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l’attività degli sportelli automatici e a tal fine devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze provvedendo alla quotidiana sanificazione;
8. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
9. gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea extraurbana su gomma assicureranno i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 – 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l’utenza e garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro;
10. gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano devono garantire i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00;
11. i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso in cui l’appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario;
12. i soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM del 11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale;
13. la sanificazione e disinfezione del territorio comunale da attuarsi a mezzo ditta specializzata;
14. la chiusura della villa Aguglia e di Villa Palmeri.
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